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Sez. 6, Sentenza n. 16289 del 19/04/2011 Cc. (dep. 22/04/2011) Rv. 250043 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Doppia punibilità - Valutazione - Previsione bilaterale del fatto al momento della domanda dello Stato di emissione - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250043-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7, L. n. 69/2005 è sufficiente che l'ordinamento italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione. (Fattispecie in cui la consegna era stata richiesta dalle autorità bulgare per il reato di guida senza patente, commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7, Legge 02/10/2007 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)