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Sez. 1, Sentenza n. 18 del 05/01/1984 (Rv. 432266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA - MERA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*

La notificazione del dispositivo della decisione della commissione tributaria centrale, effettuata a cura della segreteria a norma dell'art. 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per Cassazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., tale effetto conseguendo soltanto alla notificazione per intero della decisione, eseguita su istanza di parte ai sensi del comma quinto della citata norma, in Mancanza della quale il ricorso è proponibile entro il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. (Conf 2446/83, mass n 427311; (Conf 813/82, mass n 418628; (Conf 4016/81, mass n 414668; (Conf 624/81, mass n 411115).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)