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Sez. 1, Sentenza n. 624 del 27/01/1981 (Rv. 411115 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE.*

Al ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale deve ritenersi applicabile, in Mancanza di normative ad hoc nel DPR n 636 del 1972, la disciplina della impugnazioni del codice di procedura civile. Pertanto, il termine di sessanta giorni decorre dalla 'notificazioné della decisione, non gia dalla 'comunicazioné o 'notificazioné del solo dispositivo (art 38, secondo comma); in Mancanza e applicabile il termine di un anno dalla pubblicazione della decisione ex art 327 cod proc civ. (V 1209/80, mass n 404707; (V 5286/79, mass n 401881; (V 4133/79, mass n 400641; (V 3242/77, mass n 386756).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)