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Sez. 3, Sentenza n. 23720 del 16/09/2008 (Rv. 604719 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Canone - Libera determinazione tra le parti - Legittimità - Divieto di regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi compenso ulteriore - Pattuizioni contrarie alla legge - Nullità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604719-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

In tema di contratto di affitto di fondo rustico, la norma di cui all'art. 9 della legge n. 567 del 1962 vieta le regalie, le prestazioni, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario, a qualsiasi titolo, oltre il canone di affitto e sancisce la nullità di diritto delle eventuali pattuizioni contrarie. (La S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto che, costituendo la somma dovuta dalla società affittuaria in proporzione agli utili dalla stessa conseguiti dallo sfruttamento agrario del fondo una voce del canone liberamente pattuito tra le parti, alla fattispecie esaminata non era riferibile la previsione dell'art. 9 della legge n. 567 del 1962, dettato, peraltro, con riferimento ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto e non a quelli in cui - come nel caso esaminato - conduttore era una società di capitali).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)