Sez. 2, Sentenza n. 854 del 06/02/1985 (Rv. 439038 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - REGALIE E PRESTAZIONI GRATUITE - DIVIETO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - REGALIE E PRESTAZIONI GRATUITE - DIVIETO.*
In tema di contratto d'affitto di fondo rustico la norma dell'art. 9 della legge 12 giugno 1962 n. 567, nel testo modificato dalla legge n. 11 del 1971, prescrive che il canone dovuto dall'affittuario può essere costituito soltanto da una somma di denaro e statuisce, inoltre, il divieto, a pena di nullità, delle convenzioni con le quali venga posto a carico dell'affittuario, oltre al pagamento del detto canone, anche la corresponsione di regalie o di altre prestazioni in natura. (V 2156/83, mass n 427014; (V 1410/72, mass n 358005; (V 1071/69, mass n 339571).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 9, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)