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Sez. 5, Sentenza n. 32353 del 16/05/2014 Cc. (dep. 22/07/2014) Rv. 260481 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Ricorso per cassazione - Motivi - Deducibilità della sola violazione di legge - Eccezione di legittimità costituzionale del limite - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Non manifesta infondatezza delle questioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260481-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della l. n. 1423 del 1956 e 3 ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965 (attualmente artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del d. lgs. n. 159 del 2011) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione in ragione della disparità di trattamento risultante rispetto alla disciplina prevista per la confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Cfr. sul tema, Corte cost., n. 321 del 2004).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 11 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter com. 2 CORTE COST., Legge 07/07/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 10, Legge 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)