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Sez. L, Sentenza n. 27757 del 30/12/2009 (Rv. 611551 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione delle imprese per settori produttivi a fini previdenziali e assistenziali - Quadro normativo precedente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Rilevanza dell'attività effettivamente svolta dall'impresa - Sussistenza - Rilevanza dei decreti ministeriali di "aggregazione" e degli atti di inquadramento emanati dall'INPS - Esclusione - Fattispecie in tema di inquadramento delle case di cura.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611551-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già esistenti, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2 comma duecentoquindicesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - è la natura della attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento, non potendo essere attribuita alcuna rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall'INPS, aventi natura meramente ricognitiva dei dati fattuali e normativi (diversamente dagli atti di inquadramento emanati in base al potere attribuito dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 e secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e neppure ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" dell'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del t.u. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), perchè limitati nell'efficacia alla disciplina degli assegni familiari (fatte salve le disposizioni di leggi speciali). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la possibilità di un doppio inquadramento delle case di cura, ossia come imprese commerciali ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali e come imprese industriali ai fini degli sgravi, includendole, ad entrambi i fini, in quest'ultima categoria).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 967 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, DPR 17/10/1961 num. 1157, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)