Sez. L, Sentenza n. 5363 del 16/03/2004 (Rv. 571232 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Attività iniziate prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Riferimento ai criteri indicati dall'art. 2195 cod. civ. - Necessità - Possibilità del doppio inquadramento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Per le imprese operanti da epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, l'inquadramento nel settore industria o nel settore commercio deve avvenire sulla sola base dei criteri di classificazione fissati dall'art. 2195 cod. civ. , ed una volta accertata la natura industriale dell'attività svolta dall'impresa, analogo deve essere l'inquadramento della stessa a tutti i fini contributivi, restando esclusa la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento, industriale ai fini degli sgravi contributivi e commerciale ad ogni altro fine previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)