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Sez. U, Sentenza n. 488 del 13/07/2000 (Rv. 538427 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Sisma del 1980 - Occupazione provvisoria e di urgenza da parte del sindaco su autorizzazione del commissario straordinario per realizzare un insediamento provvisorio per terremotati - Successiva trasformazione in occupazione preordinata all'espropriazione dei suoli, ex art. 6 della legge n. 80 del 1984 - Indennità per il periodo di occupazione - Pagamento - Soggetto obbligato - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538427-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ

L'art. 6, terzo comma, della legge n. 80 del 1984 ("I Comuni che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza") ha comportato il passaggio da una prima fase di acquisizione delle aree per la realizzazione di insediamenti provvisori ad una successiva fase nella quale il fine perseguito era quello di pervenire all'espropriazione definitiva dei suoli a favore degli enti territoriali, con conseguente trasformazione funzionale del titolo in forza del quale le aree erano state originariamente requisite (o occupate), sostituendo alla provvisorietà dell'iniziale acquisizione il fine dell'occupazione preordinata all'espropriazione, essendo questa diretta all'individuazione ed acquisizione di aree per insediamenti provvisori. Consegue che dalla data di entrata in vigore della menzionata legge l'acquisizione dei suoli non rientra nell'ambito della delega del Commissario straordinario ai sindaci. Pertanto, dal momento iniziale dell'occupazione e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 1984, le obbligazioni indennitarie o risarcitorie sono a carico del Ministero per il coordinamento della protezione civile, mentre per il periodo successivo sono a carico del Comune.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)