diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11715 del 13/05/2010 (Rv. 613370 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Sisma del 1980 - Occupazione provvisoria e d'urgenza disposta dal sindaco su autorizzazione del commissario straordinario per la realizzazione di insediamenti provvisori - Successiva trasformazione in occupazione preordinata all'espropriazione dei suoli, ex art. 6 della legge n. 80 del 1984 - Indennità per il periodo di occupazione - Pagamento - Soggetto obbligato - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2010-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613370-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ

In materia di occupazioni d'urgenza attuate a seguito del sisma del 1980 nelle regioni Campania e Basilicata, l'art. 6, terzo comma, della legge n. 80 del 1984 ha introdotto una disciplina innovativa rispetto al passato, comportando il passaggio da una prima fase di acquisizione delle aree per la realizzazione di insediamenti provvisori ad una successiva nella quale il fine perseguito era quello di pervenire all'espropriazione definitiva dei suoli a favore degli enti territoriali, con conseguente trasformazione funzionale del titolo in forza del quale le aree erano state originariamente requisite (o occupate). Pertanto, dalla data di entrata in vigore della menzionata legge, l'acquisizione dei suoli non rientra nell'ambito della delega conferita dal Commissario straordinario ai sindaci, con la conseguenza che, mentre dal momento iniziale dell'occupazione e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 1984 le obbligazioni indennitarie o risarcitorie sono a carico del Ministero per il coordinamento della protezione civile, per il periodo successivo sono a carico del Comune.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)