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Sez. 1, Sentenza n. 3812 del 21/04/1994 (Rv. 486323 - 01)

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso | Compenso al consulente tecnico - Decreto di liquidazione - Impugnazione - Termine - Carattere perentorio - tempestivita ' del gravame - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Decadenza dal potere di proporre gravame - Presupposti.
Stato
decisa il 1994-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486323-01

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso

Il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico (art. 11, quinto comma, legge 8 luglio 1980 n. 319) deve considerarsi perentorio, ancorché la legge non lo dichiari espressamente tale, attesa la sua natura di termine di impugnazione. Ne consegue che la questione della tempestività del gravame, per il suo carattere pregiudiziale, in quanto attinente alla esistenza di un presupposto processuale, deve essere risolta d'ufficio dal giudice e che la decadenza va ravvisata per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi "medio tempore", salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)