Sez. 2, Sentenza n. 5442 del 04/06/1994 (Rv. 486894 - 01)
Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace | Comparse contenenti domande nuove - Mancata notificazione al contumace - Eccezione rilevabile d'ufficio o deducibile dalle altre parti - Esclusione.
Procedimento civile - Contumacia - Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L'inosservanza dell'obbligo della notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove non può essere dedotta dalle altre parti né essere rilevata d'ufficio dal giudice, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario, trattandosi di un obbligo stabilito nell'interesse esclusivo del contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)