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Sez. L, Sentenza n. 5761 del 14/11/1984 (Rv. 437431 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437431-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - ESTREMI.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza del rapporto di lavoro subordinato opera solo allorché questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, quale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, discende da una disciplina legale o contrattuale che, sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo: il che, se per la generalità dei casi coincide normalmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970 n. 300, può anche realizzarsi ogni qualvolta siano al caso concreto applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni contrattuali che diano al lavoratore una tutela di pari intensità. (V 2374/83, mass n 427227; (V 914/82, mass n 418770; (V 1749/81, mass n 412427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)