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Sez. L, Sentenza n. 2374 del 06/04/1983 (Rv. 427227 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESTREMI - COINCIDENZA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427227-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO MEDESIMO - ESTREMI - COINCIDENZA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*

La stabilità del rapporto di lavoro, che consente la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore in pendenza del rapporto medesimo, presuppone che questo sia disciplinato da una normativa che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro alla sussistenza di predeterminate circostanze obiettive e, sul piano processuale, affidi al giudice il relativo Sindacato ed il potere di rimuovere gli effetti di un licenziamento illegittimo. Pertanto, potendo una siffatta stabilità essersi realizzata anche prima della data di entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il giudice del merito non può far coincidere senz'altro la decorrenza della prescrizione con la data anzidetta, ma deve esaminare la disciplina collettiva del rapporto di lavoro controverso ed accertare, con adeguata motivazione, se essa (nella specie, disciplina del rapporto dei dipendenti della compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo) assicurasse o meno, anche prima dell'emanazione dello statuto dei lavoratori, una sufficiente stabilità del posto di lavoro. (V 1268/76, mass n 379956; (Conf 452/83, mass n 425238; (Conf 3194/82, mass n 421139; (Conf 914/82, mass n 418770; (Conf 3861/81, mass n 414505; (Conf 3696/81, mass n 414337; (Conf 1749/81, mass n 412427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)