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Sez. L, Sentenza n. 914 del 13/02/1982 (Rv. 418770 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO - STABILITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418770-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO - STABILITÀ - SUSSISTENZA.*

Dal contratto collettivo 25 novembre - 12 dicembre 1958 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 732) per i dipendenti della compagnia internazionale delle carrozze-letti e del turismo risulta, sul piano sostanziale e su quello processuale, una stabilità tale del rapporto di lavoro da escludere nel lavoratore il ragionevole timore di dovere subire un licenziamento di ritorsione e da consentire, conseguentemente, il decorso della prescrizione, atteso che detto contratto prevedeva (art. 65) la risoluzione del rapporto stesso soltanto per riduzione dell'attività aziendale, per provvedimento disciplinare, per inabilità fisica, decesso, limiti di età e dimissioni, stabilendo altresì che il licenziamento disciplinare poteva avere effetto solo dopo la decisione in tal senso di un collegio presieduto da un magistrato e composto da due rappresentanti della compagnia e da due dei Sindacati dei lavoratori (art. 92). Nè la circostanza che la successiva contrattazione collettiva (art. 80 del C.C.n.L. 28 febbraio 1968 e art. 88 del C.C.n.L. 2 agosto 1971) abbia introdotto clausole che limitano il potere di recesso alle sole ipotesi di giusta causa o giustificato motivo - richiamando, prima la legge n. 604 del 1966, poi, sia questa che lo statuto dei diritti dei lavoratori - è di per sè significativa della inesistenza anteriore del suddetto regime di stabilità, ben potendo tali clausole giustificarsi con l'intento di presidiare più efficacemente la stabilità medesima. (V 3106/81, mass n 413678; (V 1268/76 mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Contr. Coll. 25/11/1958 num. 65, Contr. Coll. 12/12/1958 num. 92, DPR 02/01/1962 num. 732, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 28/02/1968 num. 80, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 02/08/1971 num. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)