Sez. 2, Sentenza n. 4056 del 11/10/1989 (Rv. 463831 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - FUNZIONE - ESTREMI - LIMITI - PRECISAZIONE DEI DETTAGLI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL MEZZO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - FUNZIONE - ESTREMI - LIMITI - PRECISAZIONE DEI DETTAGLI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL MEZZO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITÀ.*
La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 cod. proc. civ., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria; da ciò deriva che, ai fini dell'ammissibilità è necessario e sufficiente che i fatti indicati nei capitoli siano sintetizzati in maniera da soddisfare le citate esigenze, mentre la precisazione di tutti i dettagli da parte del teste resta riservata alla diligenza del giudice e delle parti durante l'espletamento del mezzo istruttorio. (Conf 3728/87, mass n 452673; (Conf 320/73, mass n 362228; (Conf 217/71, mass n 349639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)