Sez. 2, Sentenza n. 217 del 29/01/1971 (Rv. 349639 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - SPECIFICAZIONE DEI FATTI DA PROVARE - ESTREMI.*
La specificazione dei fatti da provare non deve essere intesa come precisazione di tutti i dettagli, che possono essere riservati alla diligenza del giudice istruttore e delle parti durante l'esperimento del mezzo istruttorio, essendo necessario e sufficiente che i fatti stessi siano esposti in modo che, ove confermati, possano far presumere l'accoglimento della tesi per cui la prova sia stata predisposta e consentano, nello stesso tempo, alla controparte di potere, prima che la prova venga iniziata, predisporre l'eventuale dimostrazione del contrario. (nella specie era stata ammessa, per dimostrare l'avvenuto decorso del termine di usucapione di una servitu di veduta, una prova per testi sulla circostanza che una certa situazione di fatto si trovasse 'da antica data e certamente da oltre trent'annì nello stato attuale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)