Sez. 2, Sentenza n. 3728 del 15/04/1987 (Rv. 452673 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*
La specificazione dei fatti da provare non deve essere intesa come precisazione di tutti i dettagli, che possono essere riservati alla diligenza del giudice istruttore e delle parti durante l'esperimento del mezzo istruttorio, essendo necessario e sufficiente che i fatti stessi siano esposti in modo che, ove confermati, possano far presumere l'accoglimento della tesi per cui la prova sia stata predisposta e consentano, nello stesso tempo, alla controparte di potere, prima che la prova venga iniziata, predisporre l'eventuale dimostrazione del contrario. (Conf 320/73, mass n 362228; (Conf 217/71, mass n 349639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)