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Sez. 1, Sentenza n. 320 del 02/02/1973 (Rv. 362228 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362228-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*

A soddisfare l'esigenza - posta dall'art 244, primo comma, cod proc civ - della specificazione dei fatti sui quali ciascuno dei testimoni deve essere interrogato e sufficiente che i fatti dedotti a prova siano sintetizzati nei loro essenziali ed esposti in modo atto sia a confortare - se confermati - la tesi difensiva del deducente, sia a consentire all'altra parte di potervi contraddire mediante la tempestiva deduzione di una prova contraria, mentre e riservato alla diligenza del giudice ed alle parti medesime procedere, durante l'esperimento del mezzo, alla precisazione di ogni ulteriore dettaglio. (Conf 217/71, mass n 349639).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)