Sez. 1, Sentenza n. 320 del 02/02/1973 (Rv. 362228 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
A soddisfare l'esigenza - posta dall'art 244, primo comma, cod proc civ - della specificazione dei fatti sui quali ciascuno dei testimoni deve essere interrogato e sufficiente che i fatti dedotti a prova siano sintetizzati nei loro essenziali ed esposti in modo atto sia a confortare - se confermati - la tesi difensiva del deducente, sia a consentire all'altra parte di potervi contraddire mediante la tempestiva deduzione di una prova contraria, mentre e riservato alla diligenza del giudice ed alle parti medesime procedere, durante l'esperimento del mezzo, alla precisazione di ogni ulteriore dettaglio. (Conf 217/71, mass n 349639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)