Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 18/06/1975 (Rv. 376326 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA MEDICO-CHIRURGICA - INTERVENTO PERICOLOSO PER LA VITA O LA INTEGRITA FISICA - INFORMAZIONE E CONSENSO DEL PAZIENTE - OBBLIGO DEL SANITARIO - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA MEDICO-CHIRURGICA - INTERVENTO PERICOLOSO PER LA VITA O LA INTEGRITA FISICA - INFORMAZIONE E CONSENSO DEL PAZIENTE - OBBLIGO DEL SANITARIO - LIMITI.*
Tranne il caso di situazioni estreme nelle quali l'intervento del sanitario, qualunque possa esserne l'esito, si palesi necessario ed urgente ed il paziente non si trovi neppure in grado di esprimere una cosciente volonta favorevole o contraria, il medico, il quale intenda eseguire sul corpo del paziente un rischioso intervento, tale da porne in serio pericolo la vita o l'incolumita fisica, ha il dovere professionale di renderlo di cio edotto, affinche questi possa validamente, cioe consapevolmente, prestare consenso al trattamento sanitario prospettatogli. (Conf 1950/67, mass n 328915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)