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Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976 (Rv. 379812 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO - DOVERE DI INFORMAZIONE DEL PAZIENTE SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379812-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO - DOVERE DI INFORMAZIONE DEL PAZIENTE SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il medico, il quale, nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, intenda eseguire sul corpo del paziente un rischioso intervento, tale da porne in serio pericolo la vita o l'incolumita fisica, ha il dovere di renderlo di cio edotto, affinche questi possa validamente, e cioe consapevolmente, prestare consenso al trattamento sanitario prospettatogli; tale dovere non ricorre solo nel caso in cui l'intervento, qualunque possa esserne l'esito, si palesi necessario ed urgente, ed il paziente non si trovi in grado di poter esprimere una cosciente volonta, favorevole o contraria. (Conf 2439/75, mass n 376326; (Conf 1950/67, mass n 328915).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)