Sez. L, Sentenza n. 752 del 06/02/1986 (Rv. 444296 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONI DISTINTI O REITERATE - CUMULO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - ASSEGNAZIONI DISTINTI O REITERATE - CUMULO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Ai fini del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. per effetto dell'espletamento di mansioni superiori, è necessaria la continuità dell'espletamento stesso per il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge (tre mesi), non potendo essere cumulate distinte o reiterate assegnazioni a tali mansioni di durata inferiore, salvo che l'interruzione non sia stata fraudolentemente preordinata dal datore di lavoro al fine di impedire la maturazione del suddetto diritto oppure che le assegnazioni, per il carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal loro numero e dal tempo intercorso tra l'una e l'altra, non trovino giustificazione esclusiva in un'occasionale e momentanea necessità organizzativa dell'impresa cui essa non possa altrimenti sopperire, bensì in esigenze necessariamente ricorrenti o che in concreto si presentino con regolarità e quindi con prevedibile periodicità. (V 4544/83, mass n 429417; (V 2001/83, mass nn 426850 e 426849).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)