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Sez. L, Sentenza n. 4756 del 27/05/1987 (Rv. 453407 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - CONTINUATIVITÀ DEL PERIODO TRIMESTRALE O PIÙ BREVE PREVISTO - INCLUSIONE - INTERRUZIONI FRAUDOLENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453407-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - CONTINUATIVITÀ DEL PERIODO TRIMESTRALE O PIÙ BREVE PREVISTO - INCLUSIONE - INTERRUZIONI FRAUDOLENTE - IRRILEVANZA.*

Il diritto alla cosiddetta promozione automatica - essendo l'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (che ha sostituito l'originario art. 2103 cod. civ.) applicabile anche agli enti pubblici economici - spetta anche al dipendente dell'e.N.E.L. che sia stato assegnato a mansioni superiori (qualora detta assegnazione non abbia avuto luogo per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) per almeno tre mesi (o per il più breve periodo previsto dalla disciplina collettiva) e non viene meno per il fatto che l'ente sia tenuto, in base a norme regolamentari o convenzionali, a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. Il periodo trimestrale anzidetto (o quello più breve stabilito dalla contrattazione collettiva) deve essere di regola continuativo, non potendo essere cumulate distinte o reiterate assegnazioni alle mansioni superiori di durata inferiore, salvo che l'interruzione non sia stata fraudolentemente preordinata dal datore di lavoro al fine di impedire la maturazione del suddetto diritto oppure che le assegnazioni, per il carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal loro numero e dal tempo intercorso tra l'una e l'altra, non trovino giustificazione esclusiva in un'occasionale e momentanea necessità organizzativa dell'impresa cui essa non possa altrimenti sopperire, bensì in esigenze necessariamente ricorrenti o che in concreto si presentino con regolarità e quindi con prevedibile periodicità. (V 5837/86, mass n 448248, sulla seconda parte; (V 1932/85, mass n 439844, sulla seconda parte; (V 4891/84, mass n 436790, sulla seconda parte; (V 6305/83, mass n 431043, sulla seconda parte; (V 2001/83, mass n 426850, sulla seconda parte; (V 7104/82, mass n 424776, sulla seconda parte; (Conf 752/86, mass n 444296, sulla seconda parte; (Conf 740/85, mass n 438950, sulla prima parte; (Conf 2182/82, mass n 420384, sulla prima parte; (Conf 5673/81, mass n 416368, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)