Sez. 4, Sentenza n. 34830 del 02/07/2010 Ud. (dep. 27/09/2010) Rv. 248475 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INONDAZIONE, FRANA O VALANGA - IN GENERE | Inondazione colposa - Proprietario dell'area adibita a cantiere edile - Ambito di responsabilità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INONDAZIONE, FRANA O VALANGA - IN GENERE
Il proprietario del terreno che abbia affidato a un terzo l'esecuzione di opere edilizie sullo stesso è colposamente responsabile, nella qualità di titolare degli obblighi di sicurezza, per tutto quel che concerne l'approntamento della zona di lavoro, e, quindi, anche dell'inondazione conseguente alla fuoriuscita dall'alveo di un fiume per il mancato compimento dei necessari interventi di contenimento e di regimentazione della scarpata artificiale del cantiere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 426, Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)