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Sez. 4, Sentenza n. 42131 del 30/09/2008 Ud. (dep. 12/11/2008) Rv. 242184 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Destinatari delle norme antinfortunistiche - Committente - Posizione di garanzia - Ambito di responsabilità.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242184-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere edili è titolare di una posizione di garanzia, ed ha l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che permane anche nell'ipotesi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad una impresa, l'esecuzione degli stessi sia stata subappaltata a più imprese, poichè, in caso di infortunio, la responsabilità del committente non è esclusa da quella dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3 com. 4 n. 2, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)