Sez. 3, Sentenza n. 7209 del 25/01/2007 Ud. (dep. 21/02/2007) Rv. 235882 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Decreto n. 494 del 1996 - Responsabilità del committente i lavori - Esonero di responsabilità - Condizioni e limiti - Individuazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1996 num. 494 art. 3, Legge 14/08/1996 num. 494 art. 6, Decreto Legisl. 19/11/1999 num. 528
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)