Sez. 6, Sentenza n. 26290 del 28/05/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 256565 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pendenza di procedimento penale in Italia per gli stessi fatti - Nozione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione processuale per l'estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repubblica del Perù ai sensi del Trattato bilaterale ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 2004, n. 135).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Legge 03/05/2004 num. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)