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Sez. 6, Sentenza n. 26290 del 28/05/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 256565 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Pendenza di procedimento penale in Italia per gli stessi fatti - Nozione.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256565-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione processuale per l'estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste quando nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repubblica del Perù ai sensi del Trattato bilaterale ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 2004, n. 135).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Legge 03/05/2004 num. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)