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Sez. 6, Sentenza n. 3577 del 10/11/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215297 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA | Notificazione al domicilio dichiarato o eletto non andata a buon fine - Successiva notifica a mani del difensore - Legittimità o illegittimità - Possibilità di revocare il decreto penale - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215297-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA

Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, dispone la restituzione degli atti al PM, assimilando tale situazione a quella della irreperibilità, non può qualificarsi "abnorme" in quanto la restituzione è prevista dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. (in caso di mancato accoglimento della richiesta del PM) e dall'art.460, comma 4, (in caso di irreperibilità del destinatario), ma al più come illegittimo e comunque non impugnabile. (La Corte ha osservato che l'assimilabilità della situazione determinata dall'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilità, si risolve in una maggior tutela dell'imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)