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Sez. L, Sentenza n. 3923 del 08/06/1983 (Rv. 428851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LAVORATORI DA LICENZIARE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LAVORATORI DA LICENZIARE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere compiuta sulla base dei concorrenti criteri delle esigenze tecniche e produttive, dell'anzianità e dei carichi di famiglia e, benché la necessità della globalità della valutazione non escluda la possibilità che al criterio delle esigenze tecniche e produttive sia assegnata prevalenza rispetto agli altri, l'imprenditore non può valorizzare - in relazione a dette esigenze - pregresse infrazioni disciplinari del lavoratore, essendogli vietato di utilizzare detta scelta per liberarsi di un elemento poco zelante e non gradito. (V 1561/82, mass n 419378; (V 2070/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/05/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)