Sez. L, Sentenza n. 11825 del 05/08/2003 (Rv. 565665 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni - Termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 - Decorrenza - Riferimento alla data di scadenza dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Ove manchi il ricorso amministrativo, per l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine annuale di decadenza dall'azione giudiziale, previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 47, commi terzo e secondo, del d.P.R. n.639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992), occorre sommare i termini presuntivi di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art.46, commi quinto e sesto della legge n. 88 del 1989, per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1970 num. 369 art. 47, Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)