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Sez. L, Sentenza n. 14683 del 29/12/1999 (Rv. 532594 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Disciplina di cui all'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 - Proposizione del ricorso giudiziario senza la preventiva presentazione del ricorso amministrativo - Decorrenza della decadenza dalla prestazione previdenziale "dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei" - Conseguente configurazione di tale decadenza come non unitaria ma mobile per ciascun rateo - Applicabilità di tale norma all'ipotesi di presentazione della domanda giudiziale oltre il decennio dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e del successivo "spatium deliberandi" - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532594-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In base all'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 (che interpretato autenticamente l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970), il termine di decadenza sostanziale del diritto alle prestazioni previdenziali nel caso di presentazione del ricorso giudiziario senza la preventiva presentazione del ricorso amministrativo decorre "dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei". Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, la decadenza non è unitaria ma mobile per ciascun rateo: ciascuno di essi ha una cadenza autonoma ed ogni mensilità va relazionata alla data del ricorso giudiziario per verificare se la decadenza si sia verificata o meno. Dall'applicazione di questa norma all'ipotesi di presentazione della domanda giudiziale oltre un decennio dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e del successivo "spatium deliberandi" si desume che, in detta ipotesi, pur decadendosi dall'azione giudiziaria, i ratei maturati entro il decennio dalla domanda stessa si salvano.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)