Sez. 1, Sentenza n. 3659 del 21/06/1984 (Rv. 435655 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE DEL FONDO OCCUPATO PER LA SUA DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA PERMANENTE - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVO INTERVENTO DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO - CONVERSIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NEL DIRITTO ALLA INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - ESCLUSIONE - GIUDICE COMPETENTE IN ORDINE ALLA DOMANDA RISARCITORIA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE DEL FONDO OCCUPATO PER LA SUA DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA PERMANENTE - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIVO INTERVENTO DEL PROVVEDIMENTO ABLATORIO - CONVERSIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NEL DIRITTO ALLA INDENNITÀ ESPROPRIATIVA - ESCLUSIONE - GIUDICE COMPETENTE IN ORDINE ALLA DOMANDA RISARCITORIA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Qualora la pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di opere permanenti (nella specie: alloggi popolari), la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversibile sua destinazione al fine di siffatta costruzione, comporta, alla scadenza del termine finale dell'occupazione, l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione della proprietà, a titolo originario, in capo all'espropriante, pur in assenza di un provvedimento ablatorio, che, se successivamente emesso, incidendo su un bene già trasferito (per l'avvenuta trasformazione) all'espropriante stesso, non determina la conversione del diritto del privato al risarcimento dei danni conseguenti alla menzionata trasformazione in quello all'indennità espropriativa. Pertanto, tale domanda risarcitoria, quand'anche nel corso del relativo giudizio sopravvenga il decreto espropriativo, rimane sempre regolata, indipendentemente da ogni questione di illegittimità del decreto medesimo, dalle norme generali sulla Competenza per valore senza essere attratta nella speciale Competenza della Corte d'appello ex art. 19 della legge n. 865 del 1971, circoscritta solo al quantum della suindicata indennità. (V 7022/83, mass n 431656; (V 5312/83, mass n 430220; (V 1464/83, mass n 426292; (V 816/82, mass n 418634).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)