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Sez. 1, Sentenza n. 5312 del 09/08/1983 (Rv. 430220 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865/1971 - ESTENSIONE - DOMANDE RESTITUTORIE O RISARCITORIE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430220-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 865/1971 - ESTENSIONE - DOMANDE RESTITUTORIE O RISARCITORIE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La speciale Competenza in unico grado della Corte d'appello in ordine all'opposizione alla stima, prevista dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971, è circoscritta solo alle questioni relative al quantum dell'indennità di espropriazione, che esauriscono l'oggetto del giudizio di opposizione alla stima, sicché sono estranee a tale Competenza eccezionale le domande restitutorie o risarcitorie con cui il proprietario del fondo espropriato contesti l'affievolimento del suo diritto di proprietà, deducendo la carenza originaria o sopravvenuta del potere espropriativo, per assoluta incompetenza dell'organo, Mancanza o decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, etc.; con la conseguenza che tali domande vanno proposte con normale procedimento al giudice competente secondo gli ordinari criteri. (V 816/82, mass n 418634; (V 3866/81, mass n 414517).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)