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Sez. 1, Sentenza n. 5220 del 12/03/1984 Ud. (dep. 04/06/1984) Rv. 164614 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL P.M. - POTERI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164614-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL P.M. - POTERI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DI APPELLO.*

Agli effetti del giudizio direttissimo, la valutazione concernente la necessità di procedere ad indagini e di stabilire la loro specialità, è affidata al potere discrezionale del P.m.; ne consegue che tale giudizio è insindacabile, sia da parte del giudice di primo grado (il quale deve procedere al dibattimento e, a chiusura di esso, ove ritenga la necessità di indagini, ordinare la trasmissione degli Atti al P.m.) sia da parte del giudice di appello (il quale può, nel caso creda di dovere dirimere dubbi, ordinare la rinnovazione del dibattimento). (Conf mass n 155634, ed ivi citate; (Conf mass n 152171; (Conf mass n 149322).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)