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Sez. 1, Sentenza n. 45 del 13/01/1982 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152171 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI "SPECIALI INDAGINI" - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152171-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI "SPECIALI INDAGINI" - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE.*

La valutazione concernente la necessità di procedere ad indagini e di stabilire la loro "specialità" agli effetti del giudizio direttissimo, è affidata al potere discrezionale ed insindacabile del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice del dibattimento - a differenza del caso in cui non sussistano le condizioni formali di legittimazione del rito direttissimo - qualora ritenga insussistente la condizione di legittimazione sostanziale, non può trasmettere gli Atti al pubblico ministero, ma deve procedere all'istruzione non incompatibile con il rito speciale e soltanto dopo chiuso il dibattimento, se si imponga un supplemento di istruzione costituente speciale indagine, deve disporre che si proceda con istruzione formale. (Conf. Mass. Nn. 145312, 143501, 139151, 138832, 135432 e Cass. 1/12/81, Palermo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)