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Sez. 1, Sentenza n. 5805 del 02/02/1981 Ud. (dep. 13/06/1981) Rv. 149322 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE PER IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E PER QUELLO DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149322-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE PER IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E PER QUELLO DI APPELLO.*

La valutazione concernente la necessità di procedere ad indagini e di stabilire la loro "specialità" agli effetti del giudizio direttissimo è affidata al potere discrezionale ed insindacabile del pubblico ministero con la conseguenza che come tale giudizio non è censurabile dal giudice di primo grado - il quale deve procedere a dibattimento ed a chiusura di esso, ove ritenga la necessità delle indagini, ordinare la trasmissione degli Atti al giudice istruttore - così l'Esercizio di tale potestà non appartiene alla Competenza del giudice di appello, il quale ha soltanto la possibilità, nel caso che creda di dover dirimere dubbi, di ordinare la rinnovazione del dibattimento ed assumere così direttamente le prove utili ai fini di giustizia. (nella specie la Cassazione ha annullato la sentenza di appello che aveva annullato la sentenza di primo grado ed ordinato la trasmissione degli Atti al pubblico ministero). (V. Mass. N. 145312; (V. Mass. N. 139151; (V. Mass. N. 138832; (V. Mass. N. 135432, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Cod. Proc. Pen. art. 518, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)