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Sez. L, Sentenza n. 2609 del 27/04/1982 (Rv. 420461 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI NON EFFICACI "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A CLAUSOLA PREVEDENTE L'INDENNITÀ DI MANEGGIO DANARO.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420461-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI NON EFFICACI "ERGA OMNES" - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A CLAUSOLA PREVEDENTE L'INDENNITÀ DI MANEGGIO DANARO.*

I contratti collettivi post corporativi non efficaci erga omnes possono essere Sindacati in Sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ovvero sotto quello del vizio di motivazione, analogamente a qualunque altro contratto che costituisca vincolo obbligatorio solo fra le parti contraenti. (nella specie la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice del merito che, interpretando contratti collettivi del tipo suddetto, ha ritenuto che l'indennità di maneggio danaro spetta soltanto per una attività normale - e quindi continuativa, esclusiva e prevalente - inerente ai movimenti di cassa con riscossioni e pagamenti, in quanto solo tali mansioni comportano il rischio di errori con esposizione ad obblighi di rimborso e di rendiconti per la gestione finanziaria e la regolarità della contabilità).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)