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Sez. 2, Sentenza n. 7694 del 19/07/1999 (Rv. 528776 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza di liquidazione - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Deduzione di violazione di legge per inosservanza della tariffa professionale ed omessa maggiorazione ex art. 15 d.M. n. 585 del 1994 - Specificazione delle singole violazioni - Onere - Spettanza al professionista.
Stato
decisa il 1999-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528776-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Il professionista che, in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato nei confronti del suo cliente, emessa ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, deduca la violazione della tariffa professionale in relazione alla riduzione, disposta dal Pretore, dei compensi richiesti, ed alla mancata maggiorazione (del 10 per cento)dei diritti e degli onorari, stabilita dall'art. 15 del D.M. n. 585 del 1994, ha l'onere di specificare analiticamente le voci per le quali si sarebbe dovuta eseguire una diversa liquidazione, al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità in ordine alla sussistenza delle violazioni di legge lamentate.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)