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Sez. L, Sentenza n. 336 del 16/01/1987 (Rv. 450089 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DI DIRITTI E DI ONORARI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450089-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DI DIRITTI E DI ONORARI - CONDIZIONI.*

La parte che intende impugnare per Cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'Onere della analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentirne il controllo in Sede di legittimità. (V 120/83, mass n 424922; (V 5281/80, mass n 409127; (Conf 2146/83, mass n 427001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)