Sez. 3, Sentenza n. 5790 del 27/09/1986 (Rv. 448229 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La parte che lamenti, in Sede di legittimità, l'onerosità della liquidazione delle spese processuali, è tenuta ad indicare le voci per le quali, in relazione all'attività difensiva effettivamente espletata, fosse dovuta una liquidazione diversa, in modo da consentire al giudice di legittimità di controllare se, avuto riguardo alla complessità delle questioni prospettate, sia stato o meno violato il massimo tariffario. (Conf 120/83, mass n 424922; (Conf 5281/80, mass n 409127).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)