Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 19/04/1993 (Rv. 481904 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione | Accertamento di maggior valore - Requisito motivazionale - Enunciazione di uno dei criteri all'uopo astrattamente idonei - Sufficienza - Elementi di fatto giustificativi del maggior valore - Prova - Onere dell'amministrazione finanziaria - Sussistenza - Presupposto - Impugnazione del contribuente della pretesa impositiva - Necessità - Formulazione di specifiche eccezioni - Necessità - Esclusione.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione
Qualora l'accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, sia formalmente valido, anche in relazione al requisito motivazionale, in quanto enunci uno dei criteri all'uopo astrattamente idonei, l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare in giudizio gli elementi di fatto che in concreto giustifichino detto valore insorge per effetto dell'impugnazione da parte del contribuente della pretesa impositiva, con la conseguenziale contestazione, esplicita od implicita, dei relativi presupposti, senza che si richieda la formulazione di specifiche eccezioni circa la carenza dei suddetti elementi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)