Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 13/05/1987 (Rv. 453112 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - RESPONSABILITÀ PER ATTO LECITO - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ SPETTANTE EX ART. 46 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - NATURA - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEL CREDITO - AMMISSIBILITÀ, ANCHE IN GRADO DI APPELLO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - RESPONSABILITÀ PER ATTO LECITO - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ SPETTANTE EX ART. 46 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - NATURA - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DEL CREDITO - AMMISSIBILITÀ, ANCHE IN GRADO DI APPELLO.*
L'indennità contemplata dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, in favore del proprietario del fondo che subisca un pregiudizio permanente per l'esecuzione di opera pubblica, pur discendendo da una responsabilità per atto lecito, integra un debito di valore, in quanto rivolto a reintegrare una perdita patrimoniale, e, pertanto, a differenza dell'indennizzo espropriativo, deve essere liquidata tenendo conto, anche d'ufficio ed in grado d'appello, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della decisione, essendo la richiesta di tale adeguamento implicita nella formulazione della domanda di pagamento dell'indennità medesima. (V 2769/82, mass n 420643; (V 1833/79, mass n 398211).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)