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Sez. 5, Sentenza n. 52094 del 30/09/2014 Cc. (dep. 15/12/2014) Rv. 261334 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - Natura oggettiva - Conseguenze - Applicabilità al concorrente esterno - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261334-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., concernente l'illecito finanziamento di attività economiche, ha natura oggettiva ed è, pertanto, riferibile all'attività dell'associazione in quanto tale; ne consegue che essa è valutabile, anche in difetto di formale contestazione, a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, ed anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)