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Sez. 4, Sentenza n. 37993 del 21/06/2006 Cc. (dep. 20/11/2006) Rv. 235087 - 01

STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Locali ove si svolge l'attività criminosa - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235087-01

STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) è legittimo il sequestro preventivo dei locali ove si svolge l'attività criminosa a condizione che emerga dalla motivazione del provvedimento cautelare il presupposto relativo all'utilizzazione non episodica o occasionale dei locali medesimi, bensì abituale e protratta nel tempo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)