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Sez. 5, Sentenza n. 4775 del 05/11/1996 Cc. (dep. 17/12/1996) Rv. 206401 - 01

STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Locali ove si svolge l'attività criminosa - Sequestro preventivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206401-01

STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) è legittimo il sequestro preventivo dei locali ove si svolge l'attività criminosa. E ciò in quanto sussista una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato. L'immobile non è dunque solo il luogo ove tale attività si compie - e che sarebbe realizzabile altrove -, ma è un "quid" inscindibile dall'illecito, ossia un mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)