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Sez. 6, Sentenza n. 21745 del 04/05/2018 Cc. (dep. 16/05/2018) Rv. 273020 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del del giudizio - Valutazione di carattere prognostico - Necessità - Motivazione adeguata attività di studio degli atti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273020-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Fattispecie relativa a sospensione disposta nel giudizio di appello in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini del giudizio di complessità, le circostanze relative alla gravità delle imputazioni ed alla complessità delle indagini svolte ed ha precisato che le circostanze relative alla complessità e molteplicità delle questioni da esaminare possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, ove incidano sui tempi della discussione o, più in generale, sulle attività da compiere nel corso del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)