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Sez. 1, Sentenza n. 8279 del 04/12/2025 Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289530-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità dei dibattimenti o dei giudizi - Valutazione prognostica - Parametro di riferimento - Attività di studio degli atti - Rilevanza - Esclusione - Attività da compiere nel dibattimento o nel giudizio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289530-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio. (Fattispecie relativa a sospensione disposta nel dibattimento di primo grado in ragione delle richieste di frazionamento della discussione e della possibile formulazione di nuove richieste istruttorie da parte dei nuovi difensori di fiducia di due imputati, ai quali era stato concesso il termine di cui all'art. 108 cod. proc. pen.).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)