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Sez. 2, Sentenza n. 29395 del 27/06/2012 Cc. (dep. 19/07/2012) Rv. 253327 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Giudizio di appello - Valutazione di complessità del dibattimento - Presupposti - Rinnovazione dell'istruttoria - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253327-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest'ultimo può essere desunta dall'elevato numero degli imputati - nella specie, 68 -, dal notevolissimo numero, dalla gravità e dalla complessità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)