Sez. 5 - , Sentenza n. 40452 del 19/06/2019 Cc. (dep. 02/10/2019) Rv. 277406 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Giudizio di appello - Valutazione di complessità del dibattimento - Presupposti - Rinnovazione dell'istruttoria - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest'ultimo può essere desunta dall'elevato numero degli imputati, (nella specie, sette), dalla tipologia e gravità delle imputazioni relative a delitti di criminalità organizzata, dalla qualità e dal numero di questioni sollevate con gli atti di appello e dalla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)