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Sez. 6, Sentenza n. 3309 del 24/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206436 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decorrenza - Ricezione degli atti trasmessi dal pubblico ministero - Richiesta di ulteriori atti da parte del Tribunale oltre il detto termine - Possibilità - Esclusione - Misura cautelare - Inefficacia.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206436-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

La nuova disciplina introdotta dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato il quinto e il decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., trasformando in perentorio il termine originariamente ordinatorio di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero e subordinando l'efficacia della misura cautelare anche all'osservanza del detto termine, non consente l'acquisizione degli atti mancati oltre tale termine ed impone perciò al Tribunale la preliminare dichiarazione di inefficacia della misura senza alcuna possibilità di procedere all'esame del merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)